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Come viene scelto il sindaco in caso di parità? Una procedura poco nota

Claudio Pellecchiadi Claudio Pellecchia· 07/08/2026 17:40
Come viene scelto il sindaco in caso di parità? Una procedura poco nota

Capita raramente, ma quando succede paralizza un paese intero: due candidati con lo stesso numero di voti. Negli anni, seguendo seggi e commissioni, ho imparato che la soluzione non è un colpo di fortuna, ma una procedura chiara, scritta nero su bianco. In questo articolo vi porto dentro quella procedura, con esempi reali e consigli operativi per non farvi trovare impreparati.

Quando scatta il pareggio: due scenari distinti

Il primo nodo è capire in quale tipo di comune vi trovate, perché le regole cambiano con la popolazione.

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si vota in un unico turno: chi prende più voti diventa sindaco. Se i voti sono esattamente gli stessi, scatta il meccanismo di spareggio previsto dalla legge.

Nei comuni oltre 15.000 abitanti c’è, di norma, il doppio turno. Il pareggio può emergere in due momenti: nella definizione dei due candidati che andranno al ballottaggio, o al ballottaggio stesso. In entrambi i casi, il principio per dirimere la parità è identico e non lascia margini discrezionali.

Tutta la materia è disciplinata dal Testo unico degli enti locali, che stabilisce criteri di parità, tempi e soggetti competenti alla proclamazione.

La regola ufficiale: chi viene proclamato in caso di parità

La regola è semplice da ricordare e potente negli effetti. Se due candidati sindaci ottengono lo stesso numero di voti:

– Vince il candidato collegato alla lista, o alla coalizione di liste, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale per il consiglio comunale. In pratica: si sommano i voti di lista e si vede chi è avanti nel blocco che sostiene quel candidato.

– Se persiste la parità anche tra le cifre elettorali delle liste collegate, viene proclamato il candidato più anziano di età.

Questo vale sia per i comuni fino a 15.000 abitanti (dove c’è un solo turno), sia per il ballottaggio nei comuni più grandi. Vale anche quando il pareggio incide su chi entra al secondo turno: passa il candidato la cui coalizione di liste ha totalizzato più voti; se l’equilibrio resiste, passa il più anziano.

La proclamazione non la fa il sindaco uscente, né il prefetto in via diretta: è l’Ufficio elettorale centrale a verificare i verbali, applicare le regole di spareggio e proclamare il vincitore.

Un caso sul campo: cosa è successo in un comune laziale

Mi è capitato di recente, in una sala consiliare del Frusinate, di assistere a un testa a testa finito 1.322 a 1.322. Le facce tese, i telefoni che squillano, la piazza che aspetta. A quel punto non c’è spazio per interpretazioni: l’Ufficio elettorale ha preso i verbali di tutte le sezioni, ha sommato i voti di lista e ha confrontato i due schieramenti.

Risultato? La coalizione A aveva 1.356 voti di lista, la coalizione B 1.342. Proclamazione immediata del candidato A. Niente sorteggi, niente trattative, niente “si rifà il voto”. La legge prevede uno spareggio aritmetico, non politico.

Qualche giorno dopo mi ha scritto un lettore dalla provincia di Teramo: “Ma se le liste sono singole e pure lì pareggiano?” Vale lo stesso principio. Se i voti di lista sono identici, l’ufficio scorre la carta d’identità: viene proclamato il candidato più anziano. È una regola antica ma funzionale, serve a chiudere la partita senza contenziosi interminabili.

Cosa fare subito se i voti sono pari: la checklist pratica

Quando la differenza è zero, ogni dettaglio conta. Ecco le mosse che consiglio di fare nell’immediato, sia ai candidati sia ai rappresentanti di lista:

  • Acquisire copia dei verbali di tutte le sezioni, inclusi gli allegati con le schede contestate o nulle.
  • Verificare la somma dei voti di lista per ciascuna coalizione, se presente, o per la singola lista collegata al candidato.
  • Controllare la corrispondenza tra verbali di sezione e prospetto riepilogativo dell’Ufficio elettorale.
  • Segnalare subito eventuali incongruenze con un reclamo formale all’Ufficio elettorale centrale durante la seduta di proclamazione.
  • Se la proclamazione avviene e restano dubbi fondati, valutare il ricorso al TAR entro i termini di legge, che decorrono dalla proclamazione.

Non serve agitare la piazza o invocare riconteggi “a vista”. Serve lavorare sui documenti: il verbale sezionale, con i suoi allegati, è la chiave di volta di ogni contestazione.

Come si calcola la “cifra elettorale” delle liste

Qui spesso nasce confusione. La “cifra elettorale” è semplicemente il totale dei voti validi ottenuti da una lista (o dalla somma delle liste collegate a un candidato) per il consiglio comunale. Non c’entrano i seggi assegnati, i quozienti o gli scarti. Conta il numero secco dei voti di lista, così come risultano nei verbali.

Nei comuni con coalizioni, si sommano i voti di tutte le liste collegate a quel candidato sindaco. Nei comuni con liste singole, si guarda al voto di quella lista e basta. Il confronto avviene a livello comunale, non sezione per sezione.

Gli errori tipici da evitare

Negli anni ho visto intoppi evitabili diventare ricorsi costosi. Ecco quelli più frequenti:

  • Dimenticare le schede contestate: vanno esaminate una per una, perché possono sbloccare una parità (in un caso a Rieti, due schede riammesse hanno chiuso tutto senza ricorso).
  • Confondere preferenze con voti di lista: le preferenze servono a scegliere i consiglieri, ma lo spareggio per la carica di sindaco guarda solo i voti di lista/coalizione.
  • Tralasciare i termini: un reclamo tardivo è carta straccia. Preparate modelli prestampati e teneteli pronti la notte dello scrutinio.
  • Affidarsi al “sentito dire”: la norma è scritta. Portate sempre con voi un estratto aggiornato del TUEL e il vademecum ministeriale.

Domande che ricevo spesso

Serve un sorteggio? No. Il sorteggio non è previsto per la carica di sindaco. Il criterio è prima i voti di lista, poi l’anzianità anagrafica.

Si può rifare il voto? Solo in caso di gravi irregolarità accertate in sede giurisdizionale. La mera parità non comporta ripetizione del voto.

Chi materialmente proclama il vincitore? L’Ufficio elettorale centrale, dopo aver verificato i verbali. Il Prefetto riceve gli atti, ma non decide sullo spareggio.

Il consiglio finale “da campo”

Chi segue una campagna nei piccoli comuni lo sa: la differenza tra vittoria e sconfitta spesso è in un pugno di schede e in come vengono registrate. Per questo chiedo sempre ai rappresentanti di lista di prepararsi prima. Stampate una check-list, studiate due pagine di normativa e non mollate il seggio finché l’ultimo verbale non è firmato e controllato. Se la notte finisce in parità, sarete pronti a far valere – subito e serenamente – la regola che decide tutto.

La democrazia locale vive anche di queste regole semplici, che impediscono ai comuni di restare sospesi. Sapere come funzionano non è pignoleria: è rispetto per il voto e per il tempo dei cittadini che, la mattina dopo, hanno bisogno di un sindaco operativo.

Claudio Pellecchia
Claudio Pellecchia

Claudio Pellecchia è stato promotore di diverse iniziative per il dialogo tra giovani e istituzioni locali nel centro Italia. Si è dedicato alla divulgazione politica nelle scuole e nelle realtà associative, fornendo analisi pratiche e comprensibili dei principali fenomeni di attualità.